Trasparenza Rifiuti ARERA

Sezione dedicata alla "Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti" come previsto dalla deliberazione ARERA 444 del 31 ottobre 2019 (https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm) in riferimento ai contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale

Descrizione

3.1.a) Gestori del servizio

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti.

Tariffe e rapporti con gli utenti
COMUNE DI ALBIOLO
Raccolta e trasporto rifiuti
ECO S.E.I.B. S.R.L.
Spazzamento e lavaggio strade
COMUNE DI ALBIOLO


3.1.b) Recapiti dei gestori

Tariffe e rapporti con gli utenti
Ragione socialeCOMUNE DI ALBIOLO
P.Iva / C.Fiscale00663070134 / 80005530136
IndirizzoVIA SAN FRANCESCO, 2 - 22070 ALBIOLO (CO)
Telefono031/806428
E-mailinfo@comune.albiolo.co.it
Sito webwww.comune.albiolo.co.it
Orari ufficio>> Consulta gli orari dell'Ufficio Tributi
Raccolta e trasporto rifiuti
Ragione socialeECO S.E.I.B. S.R.L.
P.Iva / C.Fiscale01438530881
IndirizzoVIA GENERALE G. AZZARO, 25 - 97010 GIARRATANA (RG)
Telefono0932/975325
E-mailecoseibsrl.rg@virgilio.it
Sito webwww.ecoseibsrl.it
Orari ufficio
Spazzamento e lavaggio strade
Ragione socialeCOMUNE DI ALBIOLO
P.Iva / C.Fiscale00663070134 / 80005530136
IndirizzoVIA SAN FRANCESCO, 2 - 22070 ALBIOLO (CO)
Telefono031/806428
E-mailinfo@comune.albiolo.co.it
Sito webwww.comune.albiolo.co.it


3.1.c) Invio reclami

Inoltro reclami:
- Tariffe e rapporti con gli utenti: ufficio.tributi@comune.albiolo.co.it
- Raccolta e trasporto rifiuti: ufficio.tecnico@comune.albiolo.co.it
- Spazzamento e lavaggio strade: ufficio.tecnico@comune.albiolo.co.it


3.1.d) Calendario e orari raccolta rifiuti

All'interno della presente sezione è possibile visualizzare e scaricare i calendari per la raccolta dei rifiuti porta a porta nel Comune di Albiolo a partire dall'anno 2020.

AGGIORNAMENTO 2024
Documenti aggiornati relativi all'anno 2024:
CALENDARIO RACCOLTA - ANNO 2024


3.1.e) Campagne straordinarie di raccolta rifiuti

Ad esigenza di ogni singolo utente vengono attivati alcuni servizi straordinari di raccolta rifiuti, come meglio specificato in allegato.


3.1.f) Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti

Si allega il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sull'intero territorio comunale.


3.1.g) Carta della qualità del servizio

La Carta della Qualità dei Servizi si riferisce ai servizi di gestione dei rifiuti urbani per i quali si paga la TARI (Tassa Rifiuti), alle attività di pulizia del territorio e alla gestione dei rifiuti, cioè alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento.

Il documento allegato è redatto secondo lo schema tipo di carta dei servizi di gestione dei rifiuti allegato al DGR 12/12/2007 n. 8/6144 ed è stato approvato dal Comune di Albiolo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2022.


3.1.h) Percentuale di raccolta differenziata

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2.

Dati su ISPRA

ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti (isprambiente.it)


3.1.i) Calendario e orari spazzamento/lavaggi strade

Al momento non è previsto un calendario specifico per l'attività di spazzamento/lavaggi strade.


3.1.j) Regole di calcolo della tariffa

RIDUZIONE PREVISTE DAL REGOLAMENTO TARI - Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 28/04/2021 e modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 29/05/2023.

Art. 18 - ZONE NON SERVITE
1.Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.
2.Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3.Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4.La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1.In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 20 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. Ai sensi del vigente regolamento comunale per il “Compostaggio Domestico”, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti “compostabili” mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposito modulo da effettuarsi entro il 15 settembre. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.
2. Con la presentazione della sopra citata istanza, il medesimo autorizza altresì il comune ad effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, gli opportuni controlli per verificare la continuità della pratica ed il corretto svolgimento dell’attività di autosmaltimento, al fine di mantenere in essere l’agevolazione tariffaria prevista.
3. In caso di mancato rispetto della metodologia di cui al vigente regolamento comunale per il “Compostaggio Domestico” verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Civile nonché l’immediata sospensione dell’agevolazione tariffaria.

 Art. 21 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti i urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all’utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula:
 
                                                                Kg rifiuti recuperati
Calcolo della % di recupero=   -------------------------------------------- * 100
                                                   Kd assegnato * Superficie tassabile
 
La riduzione si applica sulla quota variabile della tariffa fino ad un massimo del 50%.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo copia del modello unico di denuncia (MUD) attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo.

Art. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO CON AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, rimanendo impregiudicato il versamento della parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il Comune, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all’ufficio tributi, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e da avviare a recupero distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per il quale si intende esercitare tale opzione che comunque non deve essere inferiore a due anni, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni, containers o altro, il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all’Ufficio Tecnico ai fini del distacco dell’utenza dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

9. Ai fini dell’esclusione della parte variabile della tassa, le utenze non domestiche che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente.
10. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, da allegare alla documentazione presentata;
i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
11. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Comune comunica all’utente l’esito della verifica della corretta presentazione di tutta la documentazione necessaria richiesta; il Comune ha inoltre la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 63 - RIDUZIONI TARIFFARIE
1. In caso di abitazioni, locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibite ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un totale non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, la tariffa del tributo è ridotta del 30%.
2. In caso di soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato, la tariffa del tributo è ridotta di 2/3 applicabile a seguito di presentazione della richiesta di agevolazione. Si precisa che la pensione deve essere percepita in convenzione internazionale ed erogata dal paese di residenza (non rileva l’eventuale pensione erogata dallo stato italiano o da stato diverso da quello di residenza).
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data indicata nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, da presentarsi nei termini di cui al successivo art. 26.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto dal citato articolo.


3.1.k) Eventuali riduzioni della tariffa

Attualmente non sono previste riduzioni tariffarie per utenti in stato di disagio economico e sociale.


3.1.l) Delibere approvazione tariffe

Le tariffe TARI vengono approvate dal Consiglio Comunale, come da deliberazioni allegate.
Per il dettaglio degli anni precedenti, consultare l'archivio MEF delle delibere.


3.1.m) Regolamento TARI

In allegato sono disponibili il Regolamento TARI (inserito nel Regolamento IUC) valido fino al 31.12.2020, il Regolamento TARI in vigore dal 01.01.2021, il Regolamento TARI in vigore dal 01.01.2023 nonché il Regolamento per il Compostaggio Domestico.

Per il dettaglio degli anni precedenti consultare l'archivio MEF dei regolamenti.


3.1.n) Modalità di pagamento

VIGENTE REGOLAMENTO TARI (dal 01.01.2023)
ART. 27 - RISCOSSIONE
1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
2. È previsto l’invio al domicilio del titolare dell’utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
3. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo.
4. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.


3.1.o) Scadenze per il pagamento

Scadenze di pagamento TARI:

Anno 2024
- Prima rata:     30 giugno 2024
- Seconda rata: 30 settembre 2024
- Terza rata:      02 dicembre 2024
- Rata unica:     30 settembre 2024


3.1.p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento

ART. 34 "SANZIONI ED INTERESSI" del vigente Regolamento TARI:
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 32, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente tasso legale, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.


3.1.q) Procedura per segnalazione errori importi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

ART. 30 - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
1. Il contribuente può presentare all’Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l’ufficio tributi e scaricabile dal sito web comunale.
3. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga le informazioni necessarie.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
c) l’elenco della eventuale documentazione allegata.
d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Nel caso di comunicazione variazioni rilevanti ai fini del calcolo della tariffa, si prega di compilare il modulo allegato e di inviarlo debitamente compilato e firmato all'indirizzo e-mail: ufficio.tributi@comune.albiolo.co.it.
In caso di richiesta di rimborso, si prega di compilare il modulo allegato e di inviarlo debitamente compilato e firmato all'indirizzo e-mail: ufficio.tributi@comune.albiolo.co.it.
Nel caso di richiesta ricalcolo avviso di pagamento TARI già emesso, si prega di compilare il modulo allegato e di inviarlo debitamente compilato e firmato all'indirizzo e-mail: ufficio.tributi@comune.albiolo.co.it.


3.1.r) Documenti di riscossione online

Per ricevere l'avviso di pagamento TARI via e-mail, si prega di compilare il modulo allegato, firmarlo (firma del dichiarante e firma dell'intestatario dell'indirizzo e-mail comunicato, se diverso dal dichiarante) e di rimandarlo via e-mail a ufficio.tributi@comune.albiolo.co.it.


3.1.s) Comunicazioni ARERA

In tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.

Resta aggiornato sulle attività dell'Autorità e consulta le sezioni dedicate:


3.1.t) Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento

NUMERO VERDE
800 991 554

ATTIVO DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 08.00 ALLE 18.00
IL SABATO DALLE 08.00 ALLE 13.00

NUMERO DI TELEFONO GRATUITO DA RETE FISSA E MOBILE


3.1.u) Posizionamento della gestione matrice schemi

Per il Comune di Albiolo è stato previsto il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della Qualità vigente/i, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2022.


3.1.v) Standard generali di qualita' di competenza del gestore

Si rimanda alla Carta della Qualità approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2022.


3.1.w) Tariffa media applicata alle utenze domestiche

La tariffa media applicata alle utenze domestiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.


3.1.x) Modalita' e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi

VIGENTE REGOLAMENTO TARI (dal 01.01.2023)

ART. 32 – RATEIZZAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI
1. Con riferimento alla disciplina relativa alla dilazione dei debiti non assolti si rinvia al Regolamento generale delle entrate vigente.
2. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
3. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui, a parità di presupposto imponibile, sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.


3.1.y) Modalita' e termini per la presentazione delle richieste

VIGENTE REGOLAMENTO TARI (dal 01.01.2023)

ART. 26 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il soggetto passivo, di cui all’articolo 4, ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e disponibili sul sito web istituzionale dell’ente entro 90 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata presso lo sportello fisico direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o la data di conferma di lettura nel caso di invio tramite posta elettronica o PEC.
4. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune conferma la presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione stessa se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel corso dell’anno, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nella dichiarazione va indicato altresì l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.
8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
9. In deroga a quanto disposto dal comma 8, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 22 del presente regolamento, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
 

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

Via S. Francesco, 2, 22070 Albiolo CO, Italia

Telefono: 031 806428
Email: ufficio.tributi@comune.albiolo.co.it

Formati disponibili

PDF, WIZ, DOCX

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Pagina aggiornata il 10/03/2025