3.1.y) Modalita' e termini per la presentazione delle richieste

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

Descrizione

VIGENTE REGOLAMENTO TARI (dal 01.01.2023)

ART. 26 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE


1. Il soggetto passivo, di cui all’articolo 4, ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e disponibili sul sito web istituzionale dell’ente entro 90 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata presso lo sportello fisico direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o la data di conferma di lettura nel caso di invio tramite posta elettronica o PEC.
4. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune conferma la presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione stessa se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel corso dell’anno, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nella dichiarazione va indicato altresì l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.
8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
9. In deroga a quanto disposto dal comma 8, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 22 del presente regolamento, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
 

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