ART. 34 "SANZIONI ED INTERESSI" del vigente Regolamento TARI:
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 32, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente tasso legale, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.