VIGENTE REGOLAMENTO TARI (dal 01.01.2023)
ART. 27 - RISCOSSIONE
1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
2. È previsto l’invio al domicilio del titolare dell’utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
3. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo.
4. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.