RIDUZIONE PREVISTE DAL REGOLAMENTO TARI - Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 28/04/2021 e modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 29/05/2023.
Art. 18 - ZONE NON SERVITE
1.Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.
2.Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3.Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4.La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1.In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.
Art. 20 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. Ai sensi del vigente regolamento comunale per il “Compostaggio Domestico”, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti “compostabili” mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposito modulo da effettuarsi entro il 15 settembre. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.
2. Con la presentazione della sopra citata istanza, il medesimo autorizza altresì il comune ad effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, gli opportuni controlli per verificare la continuità della pratica ed il corretto svolgimento dell’attività di autosmaltimento, al fine di mantenere in essere l’agevolazione tariffaria prevista.
3. In caso di mancato rispetto della metodologia di cui al vigente regolamento comunale per il “Compostaggio Domestico” verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Civile nonché l’immediata sospensione dell’agevolazione tariffaria.
Art. 21 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti i urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all’utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula:
Kg rifiuti recuperati
Calcolo della % di recupero= -------------------------------------------- * 100
Kd assegnato * Superficie tassabile
La riduzione si applica sulla quota variabile della tariffa fino ad un massimo del 50%.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo copia del modello unico di denuncia (MUD) attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo.
Art. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO CON AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, rimanendo impregiudicato il versamento della parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il Comune, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all’ufficio tributi, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e da avviare a recupero distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per il quale si intende esercitare tale opzione che comunque non deve essere inferiore a due anni, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni, containers o altro, il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all’Ufficio Tecnico ai fini del distacco dell’utenza dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
9. Ai fini dell’esclusione della parte variabile della tassa, le utenze non domestiche che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente.
10. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
- il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
- i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, da allegare alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
11. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Comune comunica all’utente l’esito della verifica della corretta presentazione di tutta la documentazione necessaria richiesta; il Comune ha inoltre la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
Art. 63 - RIDUZIONI TARIFFARIE
1. In caso di abitazioni, locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibite ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un totale non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, la tariffa del tributo è ridotta del 30%.
2. In caso di soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato, la tariffa del tributo è ridotta di 2/3 applicabile a seguito di presentazione della richiesta di agevolazione. Si precisa che la pensione deve essere percepita in convenzione internazionale ed erogata dal paese di residenza (non rileva l’eventuale pensione erogata dallo stato italiano o da stato diverso da quello di residenza).
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data indicata nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, da presentarsi nei termini di cui al successivo art. 26.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto dal citato articolo.